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Sentenze riguardanti:
Esecuzione in forma specifica

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.11.2025 n. 1171/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 1171/2025 03/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote ""Non può ottenersi la pronuncia di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, qualora le parti del contratto preliminare di vendita di cosa futura abbiano espressamente subordinato la stipula del contratto definitivo alla avvenuta edificazione degli immobili oggetto dello stesso.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.03.2025 n. 341/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 341/2025 20/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In presenza di una contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare scandita in due fasi, con la previsione della stipula di un contratto successivo alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito, con valutazione di fatto rimessa al suo prudente apprezzamento (anche con riferimento alla comune intenzione delle parti da ricercarsi nel senso letterale delle parole e delle espressioni usate), deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare, valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c. c., ovvero contratto avente soltanto effetti obbligatori, ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. (…) dunque, si riterrà produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare, con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di altro contratto, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto stesso, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.”


“La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal “nomen iuris” utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto, con la conseguenza che, se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso.”

“al fine (…) delibare quale delle due parti sia incorsa in un inadempimento idoneo a far sorgere il diritto dell’altra parte ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto ovvero di recesso, con condanna, salvo altro, della controparte al pagamento del doppio della caparra, (…) è necessario procedere ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità dei rispettivi inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 12.02.2025 n. 180/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 180/2025 12/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il promissario acquirente che, a norma dell’art 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligo, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l’effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l’imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l’assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l’effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva.”

“In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) e della stessa L. n. 47 del 1985, art. 40, secondo la quale è, altresì, previsto che per gli immobili di costruzione anteriore al 1 settembre 1967 può essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera risulti iniziata prima di tale data. (…) Pertanto, tali dichiarazioni costituiscono condizioni dell’azione ex art. 2932 c.c., cosicché la relativa produzione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d’appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.”


“Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessario che la sentenza stessa sia corredata idonea certificazione, dalla quale risulti che non è soggetta a impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile).”"