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Sentenze riguardanti:
Art. 1385 c.c.

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 734 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 734/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l’utilità che da esso l’altra parte intendeva conseguire”

“(…) il danno da illegittima occupazione dell’immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest’ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra (che, come detto, ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege), ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell’indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l’efficacia retroattiva del recesso tra le parti”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.04.2025 n. 403/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 403/2025 04/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nel giudizio avente ad oggetto l’inadempimento contrattuale e l’esercizio della facoltà di recesso ex art. 1385 cc, il creditore assolve all’onere di allegazione e prova su di esso gravante mediante la produzione del contratto e la dimostrazione della corresponsione della caparra, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento di controparte, mentre il debitore è onerato della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. (…) Ciò posto, (…) ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 cc non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale. [Fattispecie nella quale la mancata realizzazione delle unità immobiliari promesse in vendita entro la data pattuita, per consentire alla promissaria acquirente di chiedere ed ottenere il mutuo bancario nel rispetto del termine fissato per la stipula del contratto definitivo, consente di ritenere certamente grave l’inadempimento; ciò anche in considerazione del fatto che la compravendita in questione rientrava nelle agevolazioni statali per l’acquisto con “Sisma Bonus”]. “"