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Sentenze riguardanti:
Contratto di appalto

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.01.2025 n. 122/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 122/2025 29/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto.”

“In tema di compravendita, il comportamento del venditore – nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta – è incompatibile con la volontà di contestare l’esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell’art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia, di cui all’art. 1495, comma 3, c.c”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 38/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Di Cintio N. 38/2025 15/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) la c.t.u. non rientra nella categoria dei “mezzi di prova in generale”, in quanto oggetto di separata disciplina nell’apposito paragrafo 1 della sezione III del titolo I del libro secondo del c.p.c., ed adempie alla funzione preminente di fornire al giudice, oltre che quale organo di istruzione, quale organo di decisione, adeguato supporto al suo convincimento, quando si discuta di fatti rientranti in ambito strettamente tecnico; in tal senso, scopo della consulenza tecnica d’ufficio è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, (…) per definizione escluse dalle cognizioni sue proprie, per cui non si può dal giudice medesimo pretendere l’autonoma dimostrazione dell’esattezza delle conclusioni raggiunte dal perito, quando a esse egli ritenga di prestare adesione; è invece sufficiente che dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale risulti un’adesione consapevole e controllata, frutto di attento e ragionato studio, necessariamente condotto nel presupposto che le conclusioni peritali siano, fino a prova contraria, affidabili, sia per la particolare competenza di cui il perito si deve presumere fornito, sia per l’impegno di correttezza, lealtà e imparzialità, assunto dal perito all’atto del conferimento e dell’accettazione dell’incarico.”

“(…) in ordine ai c.d. lavori extra contratto (…) giova ricordare che trattasi di lavori che comportano o la realizzazione di un’opera differente rispetto a quella dell’originario contratto d’appalto, o una radicale modifica dell’opera concordata oppure lavori aggiuntivi, eseguiti dopo l’opera originaria. L’appaltatore, quindi, é libero di accettare o rifiutare la loro esecuzione, non essendovi tenuto in virtù del contratto inizialmente concluso. Qualora acconsente avrà diritto a ottenere un apposito compenso. Allo stesso modo il Committente é libero di affidare la realizzazione dei lavori extra contratto al medesimo appaltatore oppure a un’altra impresa.”"