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Sentenze riguardanti:
Giudicato

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.01.2026 n. 37 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 37/2026 11/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“La regola per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, implica che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all’accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l’individuazione dell’interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso”.

“L’azione di risoluzione di un contratto per inadempimento e l’azione (conseguenziale rispetto alla prima) di restituzione della prestazione eseguita hanno come causa petendi il contratto e l’inadempimento dello stesso, mentre l’azione di ripetizione di indebito ha come causa petendi un pagamento non dovuto. Inoltre, l’azione di restituzione della somma data in esecuzione del contratto di cui si chiede la risoluzione presuppone l’accertamento non solo dell’esistenza del contratto, ma anche della responsabilità contrattuale e, quindi, dell’inadempimento colpevole, laddove nella ripetizione dell’indebito i presupposti sono l’avvenuto pagamento e l’inesistenza di una causa solvendi. Diverso è anche il petitum, necessariamente limitato, nella domanda di ripetizione dell’indebito, alla restituzione di quanto corrisposto e dei frutti percepiti”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2025 n. 83/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 83/2025 22/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo”.

“Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame, fermo il mero vaglio, da parte del giudice dell’opposizione, della persistenza della validità del titolo (ad es. perché in ipotesi venuto meno per effetto di una pronuncia emessa in grado successivo) ovvero di quei fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività”"