Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
37/2026
Data
11 Gen 2026
Relatore
Dott.ssa Cordisco
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.01.2026 n. 37 - GOT: Dott.ssa Cordisco
Massima Principale
"“La regola per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, implica che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all’accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l’individuazione dell’interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso”.
“L’azione di risoluzione di un contratto per inadempimento e l’azione (conseguenziale rispetto alla prima) di restituzione della prestazione eseguita hanno come causa petendi il contratto e l’inadempimento dello stesso, mentre l’azione di ripetizione di indebito ha come causa petendi un pagamento non dovuto. Inoltre, l’azione di restituzione della somma data in esecuzione del contratto di cui si chiede la risoluzione presuppone l’accertamento non solo dell’esistenza del contratto, ma anche della responsabilità contrattuale e, quindi, dell’inadempimento colpevole, laddove nella ripetizione dell’indebito i presupposti sono l’avvenuto pagamento e l’inesistenza di una causa solvendi. Diverso è anche il petitum, necessariamente limitato, nella domanda di ripetizione dell’indebito, alla restituzione di quanto corrisposto e dei frutti percepiti”."
“L’azione di risoluzione di un contratto per inadempimento e l’azione (conseguenziale rispetto alla prima) di restituzione della prestazione eseguita hanno come causa petendi il contratto e l’inadempimento dello stesso, mentre l’azione di ripetizione di indebito ha come causa petendi un pagamento non dovuto. Inoltre, l’azione di restituzione della somma data in esecuzione del contratto di cui si chiede la risoluzione presuppone l’accertamento non solo dell’esistenza del contratto, ma anche della responsabilità contrattuale e, quindi, dell’inadempimento colpevole, laddove nella ripetizione dell’indebito i presupposti sono l’avvenuto pagamento e l’inesistenza di una causa solvendi. Diverso è anche il petitum, necessariamente limitato, nella domanda di ripetizione dell’indebito, alla restituzione di quanto corrisposto e dei frutti percepiti”."
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