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Sentenze riguardanti:
Esigenze difensive

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Ordinanza del 30.12.2025 n. 544 – Pres. Passoni Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 544/2025 30/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "L’azione incidentale volta ad ottenere l’accesso agli atti che, nel rispetto del vincolo di strumentalità si presentino utili ai fini del decidere, non impone una preventiva valutazione da parte del giudice circa l’ammissibilità o la fondatezza dell’azione principale volta all’annullamento degli atti gravati, atteso che il diritto di accesso deve essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione cui si chiede di accedere.

Il termine breve del cd. rito ‘super accelerato’ di cui all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 trova applicazione solo se la comunicazione dell’aggiudicazione sia accompagnata da una decisione espressa e motivata della stazione appaltante sull’oscuramento di parti dell’offerta richiesto dagli operatori economici ai sensi del precedente art. 35, comma 4, lett. a).

Pertanto, il termine decadenziale in questione non decorre se la stazione appaltante, discostandosi dal modello legale, si sia limitata a comunicare l’aggiudicazione e a mettere a disposizione solo parte della documentazione dell’aggiudicataria, senza adottare decisioni espresse in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. D’altronde, una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio (Consiglio di Stato, Sez. V, 24.03.2025, n. 2384).

Se l’accesso agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura non può considerarsi automaticamente prevalente rispetto alle esigenze di segretezza di cui all’art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e richiede il bilanciamento tra gli opposti diritti, tale valutazione deve essere effettuata dall’Amministrazione caso per caso, avendo in considerazione da un lato il diritto ad un ricorso efficace e dall’altro il diritto alla tutela delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, costituenti segreti tecnici o commerciali,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.

L’Amministrazione non può, quindi, limitarsi a recepire passivamente l’opposizione del concorrente controinteressato, senza premurarsi di indagare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate, dovendo assolvere l’onere di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza (T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza 28.11.2025 n. 1332; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 11.03.2025, n. 539; Consiglio di Stato, Sez. V, 14.09.2023, n. 8332)."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 11.04.2025 n. 184 - Pres. Germana Panzironi – Est. Maria Colagrande

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Germana Panzironi – Est. Maria Colagrande N. 184/2025 11/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il diritto di accesso prescinde dal regime giuridico degli atti adottati in forma di documento da una pubblica amministrazione, sicché non ne preclude l’ostensione il fatto che essi non abbiano natura di provvedimento.

L’art. 22, comma 1 lett. d), della l. n. 241 del 7.8.1990 non limita l’accesso ad atti afferenti a un procedimento amministrativo, ma vi attrae tutti i documenti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento che riguardano una situazione soggettiva del richiedente l’accesso.

L’inerenza del documento all’esigenza difensiva rappresentata nell’istanza di accesso e quindi l’utilità del documento ai fini della cura e difesa di un interesse sostanziale, va valutata in astratto, non essendo consentito all’Amministrazione di opporre un proprio giudizio sulla ritualità e sulla fondatezza della pretesa sottostante o una previa indagine sulla concreta utilità che il documento potrebbe avere in sede giurisdizionale.

Il parere legale è ostensibile quando abbia una specifica funzione endoprocedimentale, risultando correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso; all’opposto, va negato l’accesso quando il parere venga espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.”"