Area
Pubblicistica
Organo
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Numero
544/2025
Data
30 Dic 2025
Relatore
Pres. Passoni - Est. Giardino
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Ordinanza del 30.12.2025 n. 544 – Pres. Passoni Est. Giardino
Massima Principale
"L’azione incidentale volta ad ottenere l’accesso agli atti che, nel rispetto del vincolo di strumentalità si presentino utili ai fini del decidere, non impone una preventiva valutazione da parte del giudice circa l’ammissibilità o la fondatezza dell’azione principale volta all’annullamento degli atti gravati, atteso che il diritto di accesso deve essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione cui si chiede di accedere.
Il termine breve del cd. rito ‘super accelerato’ di cui all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 trova applicazione solo se la comunicazione dell’aggiudicazione sia accompagnata da una decisione espressa e motivata della stazione appaltante sull’oscuramento di parti dell’offerta richiesto dagli operatori economici ai sensi del precedente art. 35, comma 4, lett. a).
Pertanto, il termine decadenziale in questione non decorre se la stazione appaltante, discostandosi dal modello legale, si sia limitata a comunicare l’aggiudicazione e a mettere a disposizione solo parte della documentazione dell’aggiudicataria, senza adottare decisioni espresse in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. D’altronde, una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio (Consiglio di Stato, Sez. V, 24.03.2025, n. 2384).
Se l’accesso agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura non può considerarsi automaticamente prevalente rispetto alle esigenze di segretezza di cui all’art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e richiede il bilanciamento tra gli opposti diritti, tale valutazione deve essere effettuata dall’Amministrazione caso per caso, avendo in considerazione da un lato il diritto ad un ricorso efficace e dall’altro il diritto alla tutela delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, costituenti segreti tecnici o commerciali,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.
L’Amministrazione non può, quindi, limitarsi a recepire passivamente l’opposizione del concorrente controinteressato, senza premurarsi di indagare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate, dovendo assolvere l’onere di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza (T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza 28.11.2025 n. 1332; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 11.03.2025, n. 539; Consiglio di Stato, Sez. V, 14.09.2023, n. 8332)."
Il termine breve del cd. rito ‘super accelerato’ di cui all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 trova applicazione solo se la comunicazione dell’aggiudicazione sia accompagnata da una decisione espressa e motivata della stazione appaltante sull’oscuramento di parti dell’offerta richiesto dagli operatori economici ai sensi del precedente art. 35, comma 4, lett. a).
Pertanto, il termine decadenziale in questione non decorre se la stazione appaltante, discostandosi dal modello legale, si sia limitata a comunicare l’aggiudicazione e a mettere a disposizione solo parte della documentazione dell’aggiudicataria, senza adottare decisioni espresse in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. D’altronde, una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio (Consiglio di Stato, Sez. V, 24.03.2025, n. 2384).
Se l’accesso agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura non può considerarsi automaticamente prevalente rispetto alle esigenze di segretezza di cui all’art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e richiede il bilanciamento tra gli opposti diritti, tale valutazione deve essere effettuata dall’Amministrazione caso per caso, avendo in considerazione da un lato il diritto ad un ricorso efficace e dall’altro il diritto alla tutela delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, costituenti segreti tecnici o commerciali,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.
L’Amministrazione non può, quindi, limitarsi a recepire passivamente l’opposizione del concorrente controinteressato, senza premurarsi di indagare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate, dovendo assolvere l’onere di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza (T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza 28.11.2025 n. 1332; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 11.03.2025, n. 539; Consiglio di Stato, Sez. V, 14.09.2023, n. 8332)."
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