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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 13.03.2026 n. 131 - Pres. Verlengia – Est. Flammini
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Rel. Pres. Verlengia - Est. Flammini
N. 131/2026
13/03/2026
Massima Rilevante:
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"L’interesse idoneo a sorreggere il ricorso giurisdizionale amministrativo può anche essere di natura strumentale, ma deve comunque trattarsi di un interesse correlato ad un’utilità evidente e percepibile come tale, anche in termini di chance, a valle della riedizione del potere conseguente all’annullamento.
Il provvedimento di inibizione emesso dal questore ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011, incidendo su libertà costituzionalmente tutelate, deve essere fondato su rigorosi presupposti e su un’adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall’Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte.
In particolare, per l’adottabilità del provvedimento del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, da valutare anche in connessione alla possibile commissione nell’ambito del territorio comunale di allontanamento; nello specifico, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla ‘dedizione’ del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della ‘sicurezza’ e della ‘tranquillità pubblica’).
La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio).
La discrezionalità di cui è dotata l’amministrazione in relazione alla adozione della misura in questione è naturalmente soggetta al sindacato del Giudice amministrativo, il quale, come noto, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore ai fini dell’adozione di una misura di prevenzione, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo.
Resta, tuttavia, salvo il sindacato di legittimità dell’atto, diretto in special modo alla verifica della correttezza, logicità e coerenza delle conclusioni del provvedimento con le risultanze istruttorie e con la situazione oggettivamente in essere (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30.01.2023, n.1682; T.A.R. Napoli, Sez. V, 15.06.2023, n. 3642)."
Il provvedimento di inibizione emesso dal questore ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011, incidendo su libertà costituzionalmente tutelate, deve essere fondato su rigorosi presupposti e su un’adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall’Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte.
In particolare, per l’adottabilità del provvedimento del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, da valutare anche in connessione alla possibile commissione nell’ambito del territorio comunale di allontanamento; nello specifico, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla ‘dedizione’ del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della ‘sicurezza’ e della ‘tranquillità pubblica’).
La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio).
La discrezionalità di cui è dotata l’amministrazione in relazione alla adozione della misura in questione è naturalmente soggetta al sindacato del Giudice amministrativo, il quale, come noto, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore ai fini dell’adozione di una misura di prevenzione, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo.
Resta, tuttavia, salvo il sindacato di legittimità dell’atto, diretto in special modo alla verifica della correttezza, logicità e coerenza delle conclusioni del provvedimento con le risultanze istruttorie e con la situazione oggettivamente in essere (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30.01.2023, n.1682; T.A.R. Napoli, Sez. V, 15.06.2023, n. 3642)."
Discrezionalità amministrativa
Giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati
Interesse correlato ad un’utilità evidente e percepibile
Interesse di natura strumentale
Interesse idoneo a sorreggere il ricorso giurisdizionale amministrativo
Processo amministrativo
Provvedimento del foglio di via obbligatorio
Sindacato del Giudice Amministrativo