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Sentenze riguardanti:
Discrezionalità amministrativa

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 13.03.2026 n. 131 - Pres. Verlengia – Est. Flammini

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Verlengia - Est. Flammini N. 131/2026 13/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’interesse idoneo a sorreggere il ricorso giurisdizionale amministrativo può anche essere di natura strumentale, ma deve comunque trattarsi di un interesse correlato ad un’utilità evidente e percepibile come tale, anche in termini di chance, a valle della riedizione del potere conseguente all’annullamento.

Il provvedimento di inibizione emesso dal questore ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011, incidendo su libertà costituzionalmente tutelate, deve essere fondato su rigorosi presupposti e su un’adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall’Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte.

In particolare, per l’adottabilità del provvedimento del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, da valutare anche in connessione alla possibile commissione nell’ambito del territorio comunale di allontanamento; nello specifico, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla ‘dedizione’ del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della ‘sicurezza’ e della ‘tranquillità pubblica’).

La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio).

La discrezionalità di cui è dotata l’amministrazione in relazione alla adozione della misura in questione è naturalmente soggetta al sindacato del Giudice amministrativo, il quale, come noto, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore ai fini dell’adozione di una misura di prevenzione, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo.

Resta, tuttavia, salvo il sindacato di legittimità dell’atto, diretto in special modo alla verifica della correttezza, logicità e coerenza delle conclusioni del provvedimento con le risultanze istruttorie e con la situazione oggettivamente in essere (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30.01.2023, n.1682; T.A.R. Napoli, Sez. V, 15.06.2023, n. 3642)."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 21.07.2025 n. 284 - Pres. Passoni Est. Lomazzi

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Lomazzi N. 284/2025 21/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In relazione alla licenza di porto di fucile, occorre evidenziare che l’Autorità di Pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt.10, 11, 42, 43 del R.D. n.773 del 1931, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.”

“La legislazione, infatti, affida alla predetta Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rigetto o revoca della domanda di porto d’armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.”

“Pertanto, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso (cfr. TAR Lombardia, I, n.514 del 2019, TAR Lazio, I ter, n.8154 del 2018).”

“In altri termini va rilevato che, nel valutare l’affidabilità del soggetto circa il possesso e l’uso corretto delle armi, i poteri dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicchè i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr. TAR Campania, V, n.5812 del 2017).”"