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Sentenze riguardanti:
Prescrizione decennale

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 69/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 69/2025 20/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In materia di contratti bancari di conto corrente stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della Delibera CICR (intervenuta in data 9.02.2000 che stabiliva le condizioni per la validità dell’anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente ed i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale) sono da considerarsi nulle: le clausole anatocistiche non oggetto di successiva pattuizione scritta in conformità alla normativa successiva per violazione dell’art. 1283 c.c., la clausola che prevede interessi ultralegali “uso piazza” in quanto priva di univoca determinabilità ai sensi dell’art. 1284 c.c. e la commissione di massimo scoperto nel caso in cui sia priva di una espressa e determinata pattuizione contrattuale.
La prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale di pagamento, per ciò che riguarda le rimesse solutorie, decorre dalla data di chiusura del conto corrente e deve essere provata l’esistenza del fido anche a mezzo di presunzioni o facta concludentia."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.01.2024 n. 59/2024 - Giudice: Dott. Ria

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Ria N. 59/2024 11/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“La domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo, di interessi ultralegali e di commissioni e spese varie non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell’art. 2948 c.c., che riguarda la sola domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, e non la restituzione di un complessivo maggior credito che includa gli stessi interessi in quanto indebitamente corrisposti, bensì, trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati), al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.”

“Il termine di prescrizione è di natura decennale [della domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo, di interessi ultralegali e di commissioni e spese varie] e decorre in corso di rapporto soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, finalizzati a riportare il conto corrente nei limiti della soglia di affidamento o, in assenza di affidamento, in pareggio; se invece il versamento era di natura meramente ripristinatoria della provvista, in assenza di sconfinamento o di scoperto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della data di chiusura del conto corrente.”"