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Area Redazione
Area Civile
Organo Tribunale di Pescara
Numero 69/2025
Data 20 Gen 2025
Relatore Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 69/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Massima Principale

"In materia di contratti bancari di conto corrente stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della Delibera CICR (intervenuta in data 9.02.2000 che stabiliva le condizioni per la validità dell’anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente ed i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale) sono da considerarsi nulle: le clausole anatocistiche non oggetto di successiva pattuizione scritta in conformità alla normativa successiva per violazione dell’art. 1283 c.c., la clausola che prevede interessi ultralegali “uso piazza” in quanto priva di univoca determinabilità ai sensi dell’art. 1284 c.c. e la commissione di massimo scoperto nel caso in cui sia priva di una espressa e determinata pattuizione contrattuale.
La prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale di pagamento, per ciò che riguarda le rimesse solutorie, decorre dalla data di chiusura del conto corrente e deve essere provata l’esistenza del fido anche a mezzo di presunzioni o facta concludentia."

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