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Sentenze riguardanti:
Danno non patrimoniale

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.05.2025 n. 600/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 600/2025 30/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza”.

“Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.

“La personalizzazione del danno non si basa su di un automatismo legato al punto di invalidità, ma postula l’individuazione di circostanze di danno “ulteriori” rispetto a quelle “ordinarie” che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare” (…) “Inoltre il pretium doloris è considerata voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché si riferisce alla sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale: trattasi di pregiudizio meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi ma costituisce componente che va accertata, caso per caso, e pertanto, non può considerarsi sempre presente”.

“Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì – anche d’ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 14/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 14/2025 07/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente ex sé a superare la presunzione menzionata [art. 2054, comma II, c.c.], dal momento che il Giudice è tenuto a verificare, in concreto, la correttezza della condotta di guida anche dell’altro conducente. Ne deriva che, anche ove risulti provata la condotta causalmente rilevante nella verificazione del sinistro di uno dei conducenti, l’altro deve a sua volta dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione, nonché le normali cautele prudenziali; tale dimostrazione non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, potendo risultare anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso, con il comportamento dell’altro conducente.”

“(…) le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell’integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti (…) e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno. Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l’applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito. Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito dell’istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.”

“(…) la liquidazione del danno extracontrattuale, che dev’essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev’essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei. Ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi oppure rivalutando l’importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno.”"