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Sentenze riguardanti:
Divorzio

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.07.2025 n. 795/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 795/2025 16/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il presupposto dell’assegno divorzile non è dato solo dall’avere l’ex coniuge dovuto rinunciare ad occasioni di lavoro e di reddito, ma, (…) anche dall’aver contribuito alla formazione del “patrimonio familiare” per tale dovendosi intendere la complessiva posizione economica raggiunta dall’altro coniuge in costanza di matrimonio. (…) ciò che rileva e deve essere dimostrato è che l’ex coniuge abbia effettivamente fornito il proprio contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell’altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro e alla carriera; né è necessario che tale contributo comporti il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attività lavorativa per dedicarsi di più alla famiglia; e non è necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 726/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 726/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "I buoni postali sono meri titoli di legittimazione e, come tali, servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, propri dei titoli di credito.

Rispetto ai buoni è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 D.P.R. n. 156/1973. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento; la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c. In particolare, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte dell’Ente Emittente, che, pur costituendo un onere a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.

La mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore."