Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 907/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Cordisco
N. 907/2025
03/09/2025
Massima Rilevante:
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"“Quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”"