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Sentenze riguardanti:
Danno

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.06.2025 n. 702/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Fulvio N. 702/2025 25/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario. Chi agisce in rivendicazione è tenuto a fornire la prova rigorosa dell’asserito diritto di proprietà, suo e dei suoi danti causa, sul bene, dovendo egli dimostrare, alternativamente, l’acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentano di giungere all’acquisto a titolo originario. In soccorso della parte onerata interviene tuttavia l’istituto dell’usucapione, per cui l’attore può dare prova della proprietà dimostrando il possesso “uti dominus” protratto ininterrottamente per il periodo prescritto dalla legge.”.

“i presupposti per l’azione di risarcimento non possono coincidere integralmente con quelli dell’azione di rivendicazione o di restituzione ma necessitano di un quid pluris, costituito dal danno-conseguenza che non può essere semplicemente connesso allo status di proprietario e non può ridursi ad una lesione generica del diritto di godimento, ma deve manifestarsi come perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene”, che deve essere allegata e provata, anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c.”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.03.2025 n. 379/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 379/2025 28/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito) che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela; qualora manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito.”"