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Sentenze riguardanti:
Patrocinio a spese dello Stato

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.09.2025 n. 1070/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Bertucci Bellafante N. 1070/2025 23/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In tema di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello stato] la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo dell’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe. Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.06.2025 n. 664/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Fulvio N. 664/2025 17/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Sono da ritenere inefficaci gli atti non notificati al rappresentante legale e/o al tutore nominato ma direttamente alla persona minorenne in quanto priva della capacità di agire ai sensi dell’art.2 c.c.

“Ed invero in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 549/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 549/2025 14/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi, mentre non è configurabile una legittimazione del difensore in proprio nel giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato. In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a spese dello Stato o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio è stato poi revocato.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.03.2025 n. 331/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 331/2025 17/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all’articolo 82 del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime. “

“Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.”"