menu_open Pqmonline
Area Redazione
arrow_back Torna alla ricerca
Filtro Argomento

Sentenze riguardanti:
Contratto di locazione

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.10.2025 n. 1129/2025 - Giudice Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 1129/2025 27/10/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“(…) in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere a norma dell’art. 2033 c.c. i canoni versati al momento della esecuzione del contratto”.

“(…) il mutamento del rito non travolge gli effetti sostanziali e processuali della domanda e lascia immutate le preclusioni e le decadenze già maturate, ragion per cui l’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e di documenti non consente alle parti di proporre domande nuove”. [fattispecie nella quale parte ricorrente aveva spiegato, per la prima volta nella memoria integrativa, una domanda volta al pagamento di un’indennità di occupazione per il mancato godimento del bene/immobile occupato senza titolo dal resistente]"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2025 n. 416/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Bertucci Bellafante N. 416/2025 07/04/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell’ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell’immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all’obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all’incidenza della condotta della parte inadempiente sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all’interesse della controparte. (…) Ne consegue che se il conduttore abbia continuato a godere dell’immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione del pagamento del canone da parte sua, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all’inadempimento del locatore. In tale ottica, i vizi della cosa locata non danno facoltà al conduttore di autoridurre il canone. Ciò che è consentito al conduttore è solo di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, devolvendo al giudice il potere di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti. Infatti, non può consentirsi allo stesso l’arbitraria riduzione del canone perché una tale condotta determinerebbe il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio.”"