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Sentenze riguardanti:
Art. 2297 C.C.

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 31.10.2025 n. 1165/2025 - GOT: Dott. Morelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Morelli N. 1165/2025 31/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) la responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali ai sensi dell’art. 2297 c.c. sorge in virtù della mera esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia quando la condotta complessiva dei soggetti coinvolti sia idonea a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società, indipendentemente dall’effettiva esistenza di un vincolo societario nei rapporti interni tra i soci. Il principio dell’apparenza del diritto, posto a tutela della buona fede dei terzi, comporta che coloro i quali si comportino esteriormente come soci assumano in solido le obbligazioni come se la società esistesse. Tutti i soci della società di fatto rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali, non soltanto coloro che abbiano materialmente compiuto gli atti di gestione da cui derivano le obbligazioni. La prova che incombe sulla parte Attrice in quanto soggetto estraneo e terzo rispetto al società assume caratteristiche precipuo nel senso che assume rilievo la percezione esterna degli elementi caratterizzanti la società, a tutela dell’affidamento del terzo”."