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Sentenze riguardanti:
Obbligazione propter rem

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 28.11.2025 n. 821/2025 - GOT: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 821/2025 28/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto."
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 07.11.2025 n. 805/2025 - GOT: Dott. Marano

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Marano N. 805/2025 07/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote ""Il proprietario di un appartamento, in base all’art. 843, comma 1, c.c., applicabile anche al condominio di un edificio, può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) – a loro volta gravati da una corrispondente obbligazione “propter rem” – solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un’opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune. Detto principio deve (…) valere anche per il Condominio, inteso come ente, nei confronti del singolo condomino, nel momento in cui si tratti di salvaguardare il bene comune e garantirne il corretto funzionamento.""