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Sentenze riguardanti:
Querela di falso

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.11.2025 n. 1249 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 1249/2025 19/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) la firma su un avviso di ricevimento postale che si inserisce nell’ambito di notificazioni (notifiche cartelle, multe, atti giudiziari) stante il valore di atto pubblico dello stesso, può costituire oggetto di contestazione ai fini dell’autenticità necessariamente attraverso una querela di falso”.

“L’avviso di ricevimento di una raccomandata, quando utilizzato per notifiche legali, costituisce un atto pubblico perché l’agente postale, nell’espletamento di tale funzione, agisce come un pubblico ufficiale. In quanto atto pubblico, l’avviso di ricevimento gode di “fede privilegiata” ai sensi dell’art. 2700 del codice civile. Ciò significa che fa piena prova di ciò che l’agente postale attesta, inclusa l’identificazione della persona che riceve l’atto e vi appone la firma. (…) Per quanto riguarda l’individuazione corretta del soggetto passivo della querela di falso, (…) la querela di falso deve essere proposta nei confronti del soggetto che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest’ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea. Pertanto, (…) lo strumento della querela, più gravoso del disconoscimento, ha lo scopo di negare definitivamente la genuinità del documento ed è quindi rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell’atto con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte. In ogni caso (…) si giustifica la chiamata in causa da parte del soggetto che ha intende utilizzare l’atto di cui si assume la falsità, del soggetto responsabile della gestione delle notifiche, laddove volta ad essere tenuto indenni delle conseguenze della eventuale condanna facente seguito all’accertamento della falsità”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.01.2024 n. 150/2024 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 150/2024 25/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di querela di falso, la consulenza tecnica d’ufficio che accerta la genuinità di una firma in base ad un’analisi grafologica approfondita, evidenziando corrispondenze significative con scritture comparative autografe, consente di escludere la falsità della sottoscrizione contestata con elevata certezza tecnica.
La richiesta di annullamento della consulenza per la presunta violazione del diritto di difesa, ove non supportata da elementi che dimostrino un’effettiva lesione delle prerogative della parte, è da considerarsi infondata.
Le spese della consulenza tecnica e del procedimento incidentale di querela di falso seguono quelle della soccombenza e sono, dunque, poste a carico della parte che ha sollevato la contestazione, poi rivelatasi infondata."