Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.01.2026 n. 4 - GOT: Dott. Bernardi
Tribunale di Pescara
Rel. Dott. Bernardi
N. 4/2026
02/01/2026
Massima Rilevante:
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"In tema di condominio negli edifici, la revisione delle tabelle millesimali è ammissibile, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., anche ove le stesse abbiano natura contrattuale, qualora siano intervenute mutate condizioni dell’edificio – quali sopraelevazioni, incrementi di superficie, modifiche di destinazione d’uso o variazioni nel numero delle unità immobiliari – idonee ad alterare in misura superiore ad un quinto il valore proporzionale originario anche di una sola unità. Integra tale presupposto, in particolare, la trasformazione di locali originariamente destinati a magazzino in più unità commerciali con diverso coefficiente di destinazione; la vendita a terzi dell’alloggio del custode, prima escluso dal computo millesimale; nonché l’inserimento nel conteggio di locali in precedenza non considerati (quale un ripostiglio), trattandosi di variazioni suscettibili di incidere sui rapporti proporzionali originari. In tali ipotesi, la natura contrattuale delle tabelle non osta alla loro revisione, ove ricorrano i presupposti normativi."