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Sentenze riguardanti:
Opposizione a precetto

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.01.2026 n. 15 - GOT: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 15/2026 05/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l’iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio”

“Tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell’atto di precetto e che la notificazione dell’atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. … senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.07.2025 n. 788/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 788/2025 15/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell’incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede)”."
Civile

Tribunale Civile di L’Aquila – sentenza depositata il 30.11.2023 n. 743/2023 - Giudice: Dott. Corbi

Tribunale Civile di L’Aquila Rel. Dott. Corbi N. 743/2023 30/11/2023
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Massima Rilevante:

format_quote "Ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito in capo alla società opposta, è sufficiente che quest’ultima alleghi documentazione comprovante la cessione. [Nel caso di specie la società versava in atti: l’avviso pubblicato ex art. 58 T.U.B., l’elenco dei crediti ceduti, la dichiarazione unilaterale di cessione di credito, la lettera di messa in mora, il contratto di cessione]."