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Sentenze riguardanti:
Art. 323 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

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Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.07.2025 n. 894/2025 - Giudice: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 894/2025 16/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di bancarotta semplice documentale, e quindi del reato di cui all’art. 323 D. L.gs. n. 14/19, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.”"