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Sentenze riguardanti:
Giurisdizione del G.O.

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 19.05.2025 n. 253 - Pres. Panzironi - Est. Baraldi

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Baraldi N. 253/2025 19/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nell’affidamento del servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo la stipulazione dell’Accordo-Quadro, con il quale vengono individuati i soggetti abilitati alle prestazioni sanitarie, costituisce il limite della giurisdizione amministrativa in quanto la successiva attività non è connotata da tratti autoritativi.”

“Le controversie relative alla fase esecutiva di incarichi attinenti a prestazioni sanitarie, qualora non si fondi sull’esercizio di un potere pubblicistico che comporterebbe l’applicazione della giurisdizione amministrativa per la sussistenza di interesse legittimo, debbono essere attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.”"
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 05.02.2025 n. 62 - Pres. Panzironi - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 62/2025 05/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La controversia relativa al conferimento degli incarichi di commissario dei consorzi obbligatori non può essere annoverata tra quelle “in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, devolute dall’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla giurisdizione del giudice amministrativo.”

“Le procedure che hanno ad oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selezione per il conferimento di incarichi individuali a professionisti esterni all’Amministrazione non possono essere qualificate come concorsuali, dal momento che al conferimento dell’incarico non consegue la sottoscrizione di un contratto di pubblico impiego né di un contratto di lavoro autonomo per la soddisfazione dei fini pubblici attribuiti al Comune, non altrimenti realizzabili con l’utilizzo dei dipendenti in servizio (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 1 luglio 2016, n. 13531).”"