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Sentenze riguardanti:
Illegittimità

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 18.11.2025 n. 509 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 509/2025 18/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "A seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione di dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della ‘sanatoria’ di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990.

L’accoglimento del ricorso per un vizio procedimentale non rende automaticamente accoglibile anche la domanda risarcitoria, dovendosi per quest’ultima valutare la spettanza del bene della vita sotteso all’istanza della ricorrente.

In proposito, va ricordato il principio a mente del quale l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione; con specifico riferimento all’elemento psicologico la colpa della pubblica amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. III, 04.03.2019, n. 1500).

Nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il riconoscimento del risarcimento è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione. Ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 24.04.2025 n. 195 - Pres. Perpetuini – Est. Colagrande

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi Est. Colagrande N. 195/2025 24/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Dal momento che il provvedimento impugnato con il quale la Regione Abruzzo ha respinto l’istanza per una valutazione di impatto ambientale relativamente ad un’attività imprenditoriale ha fatto riferimento ad una legge espunta dall’ordinamento giuridico per una pronuncia di incostituzionalità, il vizio si riflette sul difetto di motivazione.”

“L’omissione, relativa all’indicazione del parametro legislativo presupposto, determinata dalla citata pronuncia di incostituzionalità, si riflette sulla mancanza di motivazione che impedisce al Giudice amministrativo di sottoporre l’azione amministrativa ad un sindacato di legittimità.”"
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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara – sentenza depositata il 06.05.2024 n. 260/1/2024 - Presidente e Relatore: Scimé

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara Rel. Scimé N. 260/1/2024 06/05/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Deve ritenersi l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dal Comune alla restituzione delle maggiorazioni delle tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità, così come deliberate dal Comune medesimo per le annualità dal 2016 al 2018, maggiorazioni che sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 del 30.01.2018.

Anche la legge di bilancio per l’anno 2019, intervenuta sul punto, all’articolo 1 della legge 145/2018, comma 917, ha messo un punto fermo sulla questione, chiarendo che ‘In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.”"