Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
25/2026
Data
09 Gen 2026
Relatore
Dott.ssa Medica
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 25 - GOT: Dott.ssa Medica
Massima Principale
""(...) in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione presupposta, si configura soltanto quando siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei detti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.""