Area
Pubblicistica
Organo
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Numero
555/2025
Data
15 Dic 2025
Relatore
Pres. Panzironi - Est. Perilli
T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 555 - Pres. Panzironi - Est. Perilli
Massima Principale
"Il rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’articolo 116 c.p.a., rientra (ai sensi dell’articolo 87, commi 2, lett. c, e 3) tra i riti camerali ed è caratterizzato dalla dimidiazione di tutti i termini processuali previsti per il rito ordinario, incluso il termine per la proposizione del ricorso, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Dal combinato disposto degli artt. 46, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. si evince che il termine per la costituzione delle parti intimate è pari a trenta giorni, decorrenti dal perfezionamento, nei loro confronti, della notificazione del ricorso; tuttavia, tale termine ha natura ordinatoria, per cui la loro costituzione, fatte salve le decadenze maturate sino a quel momento, può avvenire anche in un momento successivo e fino all’udienza di discussione. Tale regola processuale si applica anche nei riti camerali, caratterizzati da un maggior grado di speditezza e di semplificazione.
L’istante non è tenuto a individuare gli eventuali controinteressati, dal momento che, stando a quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 (‘Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi’), tale obbligo incombe esclusivamente sull’Amministrazione procedente.
Ove l’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso abbia omesso di estendere il contraddittorio procedimentale ad eventuali controinteressati, l’omessa notificazione del ricorso avverso il diniego di accesso ad almeno un controinteressato non è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 41, comma 2, c.p.a., ma determina la doverosa integrazione del contraddittorio da parte del Collegio.
Di converso, la mancata notificazione del ricorso al controinteressato nominativamente indicato nell’istanza di accesso ed al quale si riferiscono i documenti richiesti rende inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego di accesso, espresso o tacito, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, c.p.a., applicabile al rito speciale per l’accesso in virtù della sua struttura impugnatoria, già affermata dall’Adunanza Plenaria n. 16/1999."
Dal combinato disposto degli artt. 46, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. si evince che il termine per la costituzione delle parti intimate è pari a trenta giorni, decorrenti dal perfezionamento, nei loro confronti, della notificazione del ricorso; tuttavia, tale termine ha natura ordinatoria, per cui la loro costituzione, fatte salve le decadenze maturate sino a quel momento, può avvenire anche in un momento successivo e fino all’udienza di discussione. Tale regola processuale si applica anche nei riti camerali, caratterizzati da un maggior grado di speditezza e di semplificazione.
L’istante non è tenuto a individuare gli eventuali controinteressati, dal momento che, stando a quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 (‘Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi’), tale obbligo incombe esclusivamente sull’Amministrazione procedente.
Ove l’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso abbia omesso di estendere il contraddittorio procedimentale ad eventuali controinteressati, l’omessa notificazione del ricorso avverso il diniego di accesso ad almeno un controinteressato non è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 41, comma 2, c.p.a., ma determina la doverosa integrazione del contraddittorio da parte del Collegio.
Di converso, la mancata notificazione del ricorso al controinteressato nominativamente indicato nell’istanza di accesso ed al quale si riferiscono i documenti richiesti rende inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego di accesso, espresso o tacito, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, c.p.a., applicabile al rito speciale per l’accesso in virtù della sua struttura impugnatoria, già affermata dall’Adunanza Plenaria n. 16/1999."
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