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Area Redazione
Area Civile
Organo Tribunale di Pescara
Numero 384/2025
Data 31 Mar 2025
Relatore Dott. Di Fulvio

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 31.03.2025 n. 384/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Massima Principale

"“(…) la norma applicabile è quella dell’art.1110 c.c., secondo cui “il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso “. Ma anche il diritto al rimborso previsto da tale norma presuppone che il comunista che intenda esercitare detto diritto deve aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti alla comunione, perché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.”"

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