Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
517/2025
Data
29 Apr 2025
Relatore
Dott.ssa Ursoleo
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.04.2025 n. 517/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo
Massima Principale
"“Nei contratti a cui accede la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente, a fronte dell’inadempimento dell’altra che ha ricevuto la somma suddetta, ha diritto di recedere dal contratto e di pretendere la corresponsione dalla parte inadempiente del doppio della somma versata al momento della stipulazione. La caparra confirmatoria svolge difatti la funzione di garanzia dell’adempimento e di liquidazione convenzionale del danno, con la conseguenza che la parte non inadempiente ha la facoltà di scegliere se recedere e ritenere la caparra – o esigere il doppio del suo valore se trattasi della parte che l’ha versata –, determinando l’estinzione del rapporto, ovvero, in alternativa, può chiedere al giudice l’emissione di una pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e 1455 c.c. e il risarcimento dei danno, con onere di provarne l’an e il quantum.”
“La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Ne consegue che il giudice, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l’utilità che da esso l’altra parte intendeva conseguire.”"
“La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Ne consegue che il giudice, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l’utilità che da esso l’altra parte intendeva conseguire.”"
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