Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
405/2025
Data
06 Apr 2025
Relatore
Dott.ssa Cordisco
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.04.2025 n. 405/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco
Cessione in blocco di crediti bancari
Difetto di legittimazione attiva
Contratto di cessione dei crediti in blocco
Dichiarazione cedente
Ammissibilità dichiarazione
Creditore procedente
Titolarità del credito
Prova cessione
Prova documentale
ART. 58 T.U.B.
Titolo esecutivo
Opposizione all’esecuzione
Massima Principale
"“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”, sicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute.”
“La dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.”
“La circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo può essere spiegata solo in forza dell’acquisita titolarità del credito, tant’è che costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, così come la dichiarazione resa dal cedente.”"
“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”, sicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute.”
“La dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.”
“La circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo può essere spiegata solo in forza dell’acquisita titolarità del credito, tant’è che costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, così come la dichiarazione resa dal cedente.”"
Approfondimenti Giurisprudenziali
Sentenze Correlate
Civile
Giudice di Pace di Pescara
Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2026 n. 150 - Giudice: Dott. Straccialini
N. 150/2026
Onere della prova
Cessione in blocco
Art. 1264 C.C.
Civile
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.10.2025 n. 1115/2025 - GOT: Dott.ssa Villani
N. 1115/2025
Legittimazione passiva
Opposizione cartella esattoriale
Titolo esecutivo
Civile
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.10.2025 n. 1075 - GOT: Dott.ssa Ursoleo
N. 1075/2025
Esecuzione forzata immobiliare
Contratto di mutuo ipotecario
Erogazione contestuale